Art. 27 Cost.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
Interpretazione e significato dell’articolo 27
L’articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana è uno dei capisaldi del diritto penale e della giustizia costituzionale. Esso racchiude quattro principi fondamentali, che analizzeremo in dettaglio:
Responsabilità penale personale
Il primo comma stabilisce che ogni persona è penalmente responsabile solo per i fatti propri. Nessuno può essere punito per colpe altrui: un principio che tutela l’individualità della condotta e la giustizia delle pene.
Questo principio esclude la responsabilità oggettiva, ovvero la punizione per il solo verificarsi dell’evento, senza colpa o dolo.
Presunzione d’innocenza
Il secondo comma afferma che l’imputato è presunto innocente fino alla sentenza definitiva di condanna.
Questo principio è cardine di ogni processo equo e ha trovato eco anche nelle norme europee e internazionali (art. 6 CEDU).
Pena umana e funzione rieducativa
Il terzo comma introduce la funzione rieducativa della pena e vieta ogni trattamento disumano o degradante. La pena non deve vendicare, ma favorire il reinserimento sociale del condannato, nel rispetto della dignità della persona.
Abolizione della pena di morte
Il quarto comma sancisce che la pena di morte non è ammessa. Questo principio è stato poi esteso anche in situazioni straordinarie (vedi legge cost. n. 1/2007).
di redazione