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Remissione del Debito

La remissione del debito è un istituto previsto dall’ordinamento penitenziario italiano che consente, a determinate condizioni, l’esenzione dal pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere per le persone condannate o internate. Questo beneficio si fonda su principi di equità e reinserimento sociale, riconoscendo le difficoltà economiche e la buona condotta del richiedente.

Per maggiori dettagli 

La remissione del debito è una misura che permette al condannato o internato, in disagiate condizioni economiche e con una condotta regolare, di ottenere l’annullamento delle spese relative al procedimento giudiziario e al mantenimento in istituto. Questo istituto è disciplinato dall’art. 6 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato l’articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 .

Possono presentare domanda di remissione del debito:

  • Condannati che hanno scontato la pena in carcere o in istituto di sicurezza detentiva: possono richiedere l’esenzione sia per le spese processuali sia per quelle di mantenimento. 
  • Condannati a pena non detentiva: possono richiedere l’esenzione solo per le spese del procedimento giudiziario.

In entrambi i casi, è necessario dimostrare:

  • Disagiate condizioni economiche: assenza di reddito o reddito insufficiente, documentabile tramite CUD, certificati di disoccupazione, ecc.
  • Condotta regolare: comportamento corretto durante la detenzione o, per chi non è stato detenuto, in libertà.

La domanda deve essere redatta in carta semplice (senza marca da bollo) e può essere presentata:

  • Dall’interessato
  • Dai congiunti 
  • Dal consiglio di disciplina dell’istituto di detenzione

 

La domanda va indirizzata al Magistrato di Sorveglianza competente per l’istituto di detenzione o per il luogo di residenza/domicilio del richiedente, se in libertà.

La richiesta deve contenere:

  • Generalità e indirizzo del richiedente
  • Dettagli delle sentenze per cui si richiede la remissione (numero, data, tipo, autorità giudiziaria)
  • Luogo e periodo di detenzione
  • Documentazione delle spese già pagate, se presenti
  • Motivazione delle condizioni economiche disagiate, con relativa documentazione
  • Dichiarazione di condotta regolare, con eventuali attestazioni

La remissione del debito non si applica a:

  • Pene pecuniarie (es. multe)
  • Debiti di altro genere non relativi al procedimento giudiziario o al mantenimento in carcere

Per una valutazione rapida e positiva della domanda, è fondamentale allegare:

  • Copia delle sentenze
  • Ricevute di eventuali pagamenti effettuati
  • Documenti attestanti le condizioni economiche (CUD, certificati di disoccupazione, ecc.)
  • Attestazioni di buona condotta

Il Magistrato di Sorveglianza può effettuare verifiche tramite le Forze dell’Ordine, la Guardia di Finanza e le banche dati dei Ministeri competenti.

  • Art. 6 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: Testo unico in materia di spese di giustizia
  • Art. 106 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario
  • Valutare i costi legali: se si decide di farsi assistere da un avvocato, considerare l’onorario richiesto.
  • Presentare la domanda tempestivamente: idealmente, prima dell’avvio delle procedure di recupero crediti da parte dello Stato.
  • Conservare copia della domanda: e depositarla anche presso la Direzione dell’istituto penitenziario, se pertinente.
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